Descrizione
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 è possibile distingue due forme di accesso civico:
diritto di accesso civico “semplice”, previsto dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013, avente ad oggetto “documenti, informazioni e dati” oggetto di pubblicazione obbligatoria che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare, ed esercitabile da “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione; esso consente a qualunque soggetto interessato di chiedere la pubblicazione di informazioni, documenti e dati sui siti istituzionali;
diritto di accesso civico “generalizzato”, introdotto dal d.lgs. n. 97 del 2016 e operativo a far data dal 23 dicembre p.v., avente ad oggetto dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni “ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013; anche in questo caso, la legittimazione è riconosciuta a “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione; con il diritto di accesso generalizzato, in un’ottica completamente diversa rispetto a quella che ispira la legge n. 241 del 1990, l’ordinamento vuole favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” e “promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
Dove rivolgersi:
in segreteria con richiesta rivolta al Dirigente Scolastico in qualità di responsabile della trasparenza
- Telefono: 0964 368440
- PEC: rcpm02000L@pec.istruzione.it
Destinatari:
Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 come modificato dal Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare nel sito istituzionale.
Requisiti:
Non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata.
Termini di conclusione del procedimento: 30 giorni Termini di presentazione: La richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell’anno.
Documentazione:
La richiesta può essere presentata utilizzando la modulistica appositamente predisposta reperibile in allegato a questo documento e presentata:
- tramite PEO: rcpm02000l@istruzione.it
- tramite PEC: rcpm02000l@pec.istruzione.it
- tramite posta ordinaria all’indirizzo: Viale Matteotti, 23 – 89044 LOCRI (RC)
- personalmente presso l’URP.
Informativa Privacy – Trattamento dei dati personali
Descrizione del procedimento:
L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.
L’accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza (il Dirigente Scolastico per le scuole).
Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale https://www.licemazzinilocri.edu.it, entro il termine di 30 giorni.
Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque.
La richiesta di accesso civico può essere presentata anche presso la segreteria scolastica o al responsabile del procedimento cui si riferiscono i dati o le informazioni richieste. In questo caso gli uffici che ricevono la richiesta devono trasmetterla immediatamente al responsabile della Trasparenza.
Tutela dell’accesso civico:
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
Responsabile della trasparenza:
Dirigente Scolastico Francesco Sacco
Titolare del Potere sostitutivo:
Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
REGISTRO DEGLI ACCESSI
MODULISTICA
ACCESSO AGLI ATTI AI SENSI DELL’ART. 22 LEGGE 241/90 |
Modulo richiesta accesso agli atti |
Notifica controinteressati accesso agli atti |
ACCESSO CIVICO SEMPLICE |
Modello richiesta accesso civico semplice |
Modello richiesta accesso civico semplice potere sostitutivo |
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO |
Modello richiesta accesso civico generalizzato |
Modello richiesta accesso civico generalizzato potere sostitutivo |
Ulteriori informazioni:LTERIORI INFORMAZIONI
Riferimenti normativiDelibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 – Accesso civicoDecreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016Legge 7 agosto 1990, n. 241 |